Considerato IN FATTO e IN DIRITTO.tasso85 ha scritto: L'imputato Lord Asriel si alzi. L'imputato è accusato di aver compiuto i seguenti crimini:
- abbandono di minore (perchè abbandonare la propria figlia in un college quando avrebbe potuto crescerla lui stesso non mi sembra troppo una buona cosa)
- intercisione volontaria di bambino (sappiamo tutti a cosa mi riferisco)
- aver provocato catastrofi climatiche in seguito all'apertura del varco tra i mondi
considerate tutte le prove portate alla nostra presenza, e tutte regolarmente iscritte nei Tre Libri...
considerate tutte le circostanze aggravanti, come la mancanza di rimorso per le terribili azioni compiute...
considerate tutte le circostanze attenuanti, in primo luogo il fatto di essere stato un elemento determinante nella lotta per la salvezza di tutti gli esseri senzienti in tutti i mondi...
la sentenza è la seguente:
colpevole, ma non punibile
1) La fattispecie di abbandono di minore non sussiste, poiché la condanna di Lord Asriel per l'omicidio del marito di Marisa Coulter comporta di diritto decadenza dalla potestà genitoriale, cui consegue il ricovero del minore in una comunità o in un collegio all'uopo designato dal giudice.
2) Il delitto di disastro naturale è escluso mancando l'elemento soggettivo del dolo dell'agente. Egli, infatti, ha sì agito con imprudenza, imperizia e negligenza, nondimeno non ha accettato un rischio a lui noto (poiché non gli era dato prevederlo) nel compiere l'atto costituente reato, perciò non ricorre neppure il dolo eventuale. D'altro canto "nessuno può essere punito se non ha commesso il fatto con coscienza e volontà, salvi i casi di delitto colposo e preterintenzionale stabiliti dalla legge", ma il codice penale non contempla la fattispecie di disastro naturale colposo.
3) Il giudice ha omesso di esplicitare le ragioni della non punibilità, contravvenendo al principio di obbligatorietà della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
P.Q.M. la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna contro Lord Asriel e rimette gli atti ad altra Corte d'Assise competente a norma del codice di procedura penale per una nuova celebrazione del processo.
Catania, 18 marzo 2008.