Quella che precede è la revisione più organica del Regolamento che sia mai stata proposta e, verosimilmente, l'ultima che serve per renderlo più chiaro, più esauriente e più efficace, facendo piazza pulita di tutte le lacune ed incoerenze. Analizziamo partitamente le sedici modifiche, contenute tra cancelletti (le parti sottolineate costituiscono le novità, stilistiche o contenutistiche).Proposta di revisione del Regolamento
1. L'art. 2, co. 1, del Regolamento è sostituito dal seguente: #1. L'iscrizione al Forum implica l'accettazione integrale del presente Regolamento e delle sue Interpretazioni Autentiche.#
2. L'art. 2, co. 2, lett. A, del Regolamento è sostituita dal seguente: #A) iscriversi con più profili, salvo il caso di inaccessibilità del principale e comunque con l'obbligo di segnalarlo immediatamente;#
3. L'art. 2, co. 2, lett. B, del Regolamento è sostituita dalla seguente: #B) deridere, insultare, diffamare o calunniare gli altri utenti;#
4. L'art. 2, co. 2, lett. F, del Regolamento è sostituita dalla seguente: #F) violare ripetutamente le regole del Galateo della Rete relative al fuori tema, allo stile di scrittura ed al comportamento;#
5. L'art. 3, co. 1, del Regolamento è sostituito dal seguente: #1. La Comunità gode del Forum in conformità al Regolamento ed alle sue Interpretazioni Autentiche, le quali:
A) ne chiariscono le ambiguità e ne colmano le lacune entro i limiti del suo testo;
B) sono approvate, in via generale ed astratta, dal Consiglio degli Eletti, dove ciascun Amministratore dispone di due voti e ciascun Moderatore di un voto, sentiti, se possibile, l'Amministratore Tecnico e l'autore unico o principale del Regolamento;
C) sono redatte, su delega del Consiglio degli Eletti, da taluno dei soggetti menzionati nella lettera precedente.#
6. L'art. 3, co. 2, del Regolamento è sostituito dal seguente: #2. Il Forum è sottoposto all'amministrazione tecnica dell'utente "Luke e Kyriax", il quale:
A) ha il compito di risolvere i guasti, di implementare le nuove funzioni e di conferire e revocare i poteri agli Amministratori ed ai Moderatori nei casi previsti;
B) non compie atti di amministrazione attiva, salvo che sia l'unico Amministratore;
C) può delegare le sue mansioni o trasferire definitivamente l'incarico in qualunque momento.#
7. L'art. 3, co. 4, del Regolamento è sostituito dal seguente: #4. Gli Amministratori ed i Moderatori restano in carica per un anno, salvi i casi di dimissioni e di destituzione per violazione flagrante o ripetuta del Regolamento o delle sue Interpretazioni Autentiche, per inerzia o per incapacità; in tali casi, la Comunità decide se procedere a nuove elezioni o mantenere la vacanza.#
8. L'art. 3, co. 6, lett. A, e l'art. 3, co. 7, lett. A, sono sostituite dalla seguente: #A) vigilano sull'osservanza del Regolamento e delle sue Interpretazioni Autentiche;#
9. L'art. 3, co. 8, del Regolamento è sostituito dal seguente: #8. Gli Amministratori ed i Moderatori operano singolarmente, ma:
A) le decisioni del singolo Moderatore sono appellabili davanti ad un Amministratore e le decisioni del singolo Amministratore sono appellabili davanti al Collegio degli Amministratori;
B) le decisioni del singolo Moderatore possono essere corrette da un Amministratore e le decisioni del singolo Amministratore possono essere corrette dal Collegio degli Amministratori.#
10. La rubrica dell'art. 4 del Regolamento è sostituita dalla seguente: #Art. 4 - (Violazioni e sanzioni disciplinari)#
11. L'art. 4, co. 1, del Regolamento è sostituito dal seguente: #1. Gli utenti che violano il Regolamento o le sue Interpretazioni Autentiche sono puniti, in base alla gravità del fatto, all'atteggiamento di dolo o colpa ed all'eventuale recidiva, con le seguenti sanzioni:
A) richiamo;
B) ammonizione;
C) inibizione da una o più funzioni del Forum abusivamente impiegate, estesa da cinque giorni a due anni;
D) espulsione da cinque giorni a due anni;
E) radiazione perpetua.#
12. L'art. 4, co. 2, del Regolamento è sostituito dal seguente: #2. I fatti commessi oltre due anni prima non possono più essere puniti; parimenti, i precedenti che risalgono ad oltre due anni prima non rilevano per la recidiva.#
13. L'art. 4, co. 3, del Regolamento è sostituito dal seguente: #3. Il richiamo e l'ammonizione possono essere inflitti dagli Amministratori e dai Moderatori, mentre l'inibizione, l'espulsione e la radiazione sono riservate agli Amministratori.#
14. Nell'art. 4 del Regolamento è aggiunto un quinto comma: #5. L'utente punito per una violazione ha il diritto di esporre le proprie ragioni e può fare appello entro un termine ragionevole, ai sensi dell'art. 3, co. 8, lett. A; in mancanza di appello, un Amministratore o il Collegio degli Amministratori possono correggere, di propria iniziativa ed entro un termine ragionevole, la sanzione inflitta dal singolo Moderatore o dal singolo Amministratore, ai sensi dell'art. 3, co. 8, lett. B.#
15. Nell'art. 4 del Regolamento è aggiunto un sesto comma: #6. Qualora, in ogni tempo, sopraggiungano prove nuove o si scopra la falsità delle prove vecchie e dunque risulti l'innocenza dell'utente punito, un Amministratore revoca immediatamente la sanzione inflittagli e gli notifica l'avvenuta riabilitazione con ogni mezzo possibile.#
16. Nell'art. 4 del Regolamento è aggiunto un settimo comma: #7. Tutte le decisioni in materia disciplinare devono essere adeguatamente motivate in fatto ed in diritto.#
Il punto 1 corregge una dimenticanza delle precedenti revisioni: attualmente, Admin e Mod hanno l'obbligo di vigilare sull'osservanza di Regolamento ed Interpretazioni Autentiche, ma l'utente che s'iscrive pare che debba obbedire solo al Regolamento... una chiara svista redazionale.
Il punto 2 precisa che non può essere punito l'utente che iscriva un secondo profilo per guasto o perdita delle credenziali del primo, a condizione che lo faccia immediatamente presente: la precisazione rassicura gli utenti tagliati fuori che non subiranno sanzioni, ma li avverte che non devono fare i furbetti o usare un fantomatico impedimento come scusa per partecipare con due o più profili.
Il punto 3 aggiunge il divieto di "calunniare" (cioè accusare ingiustamente) gli altri utenti, in correlazione con la riforma organica del sistema sanzionatorio (v. i punti 10-16), e li riordina secondo gravità crescente.
Il punto 4 rende più chiaro il testo, traducendo in italiano gli anglicismi: la netiquette è figlia dell'epoca delle mailing list e dei forum (come pure il concetto di "topic"), ma nell'epoca delle reti sociali non è detto che tutti i nuovi utenti la conoscano, sicché un linguaggio più semplice ed intuitivo è senz'altro benvenuto.
Il punto 5 risolve l'annoso problema delle Interpretazioni Autentiche, menzionate dal Regolamento ma ignote nella loro funzione e genesi, non più mediante l'istituzione di un Amministratore Giuridico (v. QUI), bensì valorizzando il ruolo degli Eletti, sia Admin che Mod. In particolare: la lettera A chiarisce scopo e limiti delle Interpretazioni Autentiche; la lettera B attribuisce il potere decisionale a tutti gli Eletti, con un maggior peso degli Admin per le maggiori competenze e responsabilità derivanti da questa carica, precisando che la decisione dev'essere assunta "in via generale ed astratta" (cioè non a favore o contro un utente determinato, altrimenti sarebbe un ingiusto strumento di privilegio o di discriminazione, lesivo dell'obbligo di imparzialità imposto dall'art. 3, co. 9) dopo aver sentito, cioè consultato, l'Admin Tecnico e l'autore unico (attualmente) o principale (in futuro, chissà...) del Regolamento; la lettera C prevede che il Consiglio degli Eletti possa delegare ad un Admin, ad un Mod, all'Admin Tecnico o all'autore unico o principale del Regolamento la stesura materiale del testo dell'Interpretazione Autentica, che sarà poi approvata dagli Eletti.
Il punto 6 racchiude nel solo secondo comma la disciplina dell'Amministrazione Tecnica, prima spalmata tra il primo ed il secondo comma, ma il testo resta identico.
Il punto 7 risolve l'annoso problema delle conseguenze delle dimissioni o della destituzione di un Admin o Mod, non più mediante un rigido meccanismo predeterminato (v. QUI), bensì attribuendo alla Comunità l'ultima parola sul da farsi, caso per caso, coll'alternativa tra indire nuove elezioni (con mandato pieno per il nuovo eletto, ovviamente) o lasciare la carica scoperta (se l'utenza attiva si è ridotta e non serve sostituire l'Admin o Mod vacante). Inoltre, corregge la svista di cui al punto 1.
Il punto 8 adegua il testo alla procedura di approvazione delle Interpretazioni Autentiche (v. punto 5).
Il punto 9 colma un vuoto solo all'apparenza secondario: nel testo originario, l'intervento dell'Admin sulla decisione del Mod o del Collegio degli Admin sulla decisione dell'Admin è possibile solo in caso di appello, cioè di lamentela di un utente, che si rivolge all'autorità superiore affinché rimedi ad una decisione a suo giudizio errata dell'autorità inferiore; ma, invero, per assicurare l'uniformità d'indirizzo e la coerenza di gestione del Forum, è necessario che tale intervento sia possibile anche d'ufficio, cioè senza il sollecito di un utente insoddisfatto: la circostanza fortuita che la Comunità si disinteressi della faccenda non deve paralizzare la facoltà di correggere una decisione che il resto del personale reputi dannosa per il Forum e per la Comunità stessa.
Il punto 10 adegua la rubrica dell'art. 4 al suo nuovo e più ampio contenuto (v. i punti seguenti).
Il punto 11 opera tre ritocchi non marginali (oltre a correggere la solita svista redazionale, di cui al punto 1): dapprima, introduce il criterio della distinzione tra dolo (volontarietà) e colpa (negligenza) nella violazione ai fini della valutazione della sanzione appropriata: la disattenzione, la goffaggine e l'errore in buona fede meritano un trattamento più bonario rispetto alla trasgressione deliberata, premeditata, concepita maliziosamente per suscitare scompiglio e malessere nella Comunità; poi, precisa che l'inibizione può riguardare una o più funzioni (il plurale oggi adoperato può risultare equivoco) e ne stabilisce la durata minima e massima (attualmente, l'inibizione può sembrare virtualmente aperta ad una durata infinita), rifacendosi agli stessi termini previsti per l'espulsione; infine, distingue l'espulsione (strutturalmente temporanea) dalla radiazione (essenzialmente perpetua), per evidenziare e far risaltare l'estrema gravità di quest'ultima, che non è adeguatamente valorizzata dalla formulazione odierna ("ovvero perpetua" sembra una banale alternativa rispetto all'espulsione per due anni).
Il punto 12 rimedia ad una lacuna evidente: se il termine di due anni cancella i precedenti per la recidiva, a maggior ragione deve cancellare il fatto non ancora punito per la prima volta...
Il punto 13 è un semplice coordinamento testuale a seguito del punto 11.
Il punto 14 formalizza il diritto dell'utente punito di far sentire il proprio punto di vista e richiama la duplice possibilità di appello dell'interessato o di intervento autonomo dell'autorità superiore (qualora l'autorità inferiore abbia inflitto una sanzione troppo blanda), di cui all'art. 3, co. 8, rendendoli così pienamente applicabili anche alla specifica materia disciplinare, ma con la cruciale differenza di imporre un termine ragionevole (la sanzione non può essere appellata o corretta dopo un anno!).
Il punto 15 contempla l'ipotesi di un "errore giudiziario" (anche per effetto di calunnia altrui: v. punto 3) e stabilisce i rimedi appropriati (revoca della sanzione, che è possibile in ogni tempo, anche dopo trent'anni, e notifica all'utente ingiustamente punito con ogni mezzo).
Il punto 16 rende obbligatoria la prassi di spiegare le ragioni di fatto (descrizione della violazione ed esibizione delle prove) e di diritto (argomentazioni regolamentari) delle decisioni disciplinari, a garanzia della Comunità e anche per creare un "precedente" agevolmente utilizzabile, mediante il richiamo alla motivazione, dai futuri Admin e Mod, in caso di violazioni analoghe.
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